IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di Euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di Euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio  2004  recante  «Modalita' di attivazione del fondo per
interventi  straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione
del   fondo,   e'   stata   destinata   la   complessiva   somma   di
Euro 200.000.000,00,  in  ragione di Euro 100.000.000,00 per ciascuno
degli  anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati
alla  riduzione  del  rischio sismico, ai quali la medesima normativa
riconosce   carattere   di   priorita',   riservando   l'importo   di
Euro 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi
di  competenza  regionale,  e  l'importo  di  Euro 32.500.000,00, per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
  Vista   la   medesima   ordinanza   n.   3362/2004  con  la  quale,
relativamente  agli  interventi  di  competenza regionale, sono state
ripartite  le  risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono
stati   dettati   i   criteri  per  la  determinazione  dei  relativi
finanziamenti,  in  particolare  destinando  alla  regione  Puglia la
complessiva somma di Euro 3.676.077,00;
  Viste  la  nota prot. n. 231/Tg del 7 gennaio 2005, con la quale la
regione  Puglia ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed
il  piano  degli  interventi  di  adeguamento  o miglioramento di cui
all'art.  1,  comma 4,  lettere  a)  e c) della predetta ordinanza n.
3362/2004;
  Ritenuto,  sulla  base  dell'esito delle risultanze istruttorie, di
dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche ed
interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo
pari ad Euro 3.674.577,00;
  Visto  il  comma  2  del  richiamato  art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, vengono individuati gli interventi da
realizzare,   gli   enti   beneficiari  e  le  risorse  da  assegnare
nell'ambito della disponibilita' del fondo;
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  valere sulla quota di competenza della regione Puglia di cui
all'allegato   1  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  3362  dell'8 luglio  2004  e'  assegnato  alla  regione
medesima   il   finanziamento  di  complessivi  Euro 3.674.577,00  da
destinare   alla  realizzazione  delle  verifiche  tecniche  e  degli
interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4,
lettere  a) e c) della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici
ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
  Il  presente  decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione.
    Roma, 6 giugno 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi